Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 15/2013, il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento. Entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Responsabile del procedimento, se la documentazione è incompleta, può chiedere, per una sola volta, documentazione integrativa con indicazione del termine per la regolarizzazione. In tal caso, il termine per il rilascio resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto. La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello per l'edilizia entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Al titolare viene inviata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, la lettera di invito per il rilascio del provvedimento. Qualora non si presenti per il ritiro entro 60 giorni dal ricevimento, la valutazione preventiva viene archiviata. Decorso inutilmente il termine complessivo per l'istruttoria, la valutazione preventiva si intende rilasciata. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva rilasciata e nella relazione tacitamente assentita. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al RUE.